Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.
Regime impatriati: la legge sull’AI amplia l’ambito di applicazione soggettivo
La legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale interviene anche sull’ambito di applicazione soggettivo del nuovo regime impatriati, precisando che vi rientrano anche i lavoratori che “hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie...