Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.
Decreto Salute e Sicurezza: le novità della conversione in legge in G.U.
Più tempo per la formazione sulla sicurezza per le imprese dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto Salute e Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025), gli esercizi di...


