In caso di fondi pensione con esternalizzazione delle funzioni fondamentali cui è stata erroneamente applicate l’IVA, la Società ha la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 30ter, comma 1, del Decreto IVA, il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata, entro il termine di due anni dalla data del versamento, ossia entro due anni dalla scadenza del termine per pagamento della liquidazione mensile o trimestrale relativa al mese in cui sono confluite le fatture non più ”rettificabili”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 269 del 30 marzo 2023.
Pensione tedesca: imponibile solo sulla quota tassabile in Germania
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale...


