In caso di fondi pensione con esternalizzazione delle funzioni fondamentali cui è stata erroneamente applicate l’IVA, la Società ha la facoltà di richiedere, ai sensi dell’articolo 30ter, comma 1, del Decreto IVA, il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata, entro il termine di due anni dalla data del versamento, ossia entro due anni dalla scadenza del termine per pagamento della liquidazione mensile o trimestrale relativa al mese in cui sono confluite le fatture non più ”rettificabili”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 269 del 30 marzo 2023.
Contrasto del caporalato digitale: l’audizione dei Commercialisti
Durante l’audizione del CNDCEC presso l’XI Commissione della Camera dei Deputati sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato...


