Il decreto 9 marzo 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’accantonamento alla riserva obbligatoria delle Fondazioni Bancarie è determinato, per l’esercizio 2022, nella misura del venti percento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione per disavanzi pregressi. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione per disavanzi pregressi.
Come cambiano il diritto di recesso dei soci e lo statuto con la riforma del TUF 2026
La riforma del TUF attuata dal D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto un regime speciale per le società di “nuova quotazione” e le PMI che prevede la semplificazione dei quorum per le modifiche statutarie e la sterilizzazione del diritto di recesso speculativo. Con le...


