La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 87 del 26 giugno 2025 ha dichiarato che l’articolo 147 della legge fallimentare deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente. In mancanza, il fallimento sociale non è opponibile ai soci della società semplice nel giudizio sul fallimento in estensione e può, in quel giudizio, essere accertato, salvo che non si dimostri che i soci erano comunque intervenuti nel giudizio sul fallimento sociale, anche in qualità di rappresentanti dell’ente, o hanno già fatto valere il loro diritto di difesa tramite reclamo.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...


