Con il distacco di personale, un’azienda fornisce ad un’altra i lavoratori che hanno le competenze tecniche necessarie per svolgere il ciclo produttivo. Perché il distacco di personale sia lecito, l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il relativo contratto sia caratterizzato dalla presenza di un interesse concreto del distaccante e dalla temporaneità dello stesso. A questo riguardo, l’art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, a partire dal 28 giugno 2026, stabilisce, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di utilizzare, in alcune ipotesi specifiche, il distacco di personale senza l’interesse concreto del distaccante. In quali casi è possibile? A quali condizioni?
Fondo vittime amianto: istruzioni operative per gli anni 2024 e 2025
Con la circolare n. 36 del 2026, l'INAIL fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell'amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all'accesso, le modalità di presentazione delle...


