Con il distacco di personale, un’azienda fornisce ad un’altra i lavoratori che hanno le competenze tecniche necessarie per svolgere il ciclo produttivo. Perché il distacco di personale sia lecito, l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il relativo contratto sia caratterizzato dalla presenza di un interesse concreto del distaccante e dalla temporaneità dello stesso. A questo riguardo, l’art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, a partire dal 28 giugno 2026, stabilisce, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di utilizzare, in alcune ipotesi specifiche, il distacco di personale senza l’interesse concreto del distaccante. In quali casi è possibile? A quali condizioni?
Portale Famiglia INPS: online mappa Centri per la famiglia
Con il messaggio n. 3166 del 2026, l’INPS annuncia la pubblicazione della mappa nazionale dei Centri per la famiglia, realizzata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo strumento permette di individuare i...


