Con il distacco di personale, un’azienda fornisce ad un’altra i lavoratori che hanno le competenze tecniche necessarie per svolgere il ciclo produttivo. Perché il distacco di personale sia lecito, l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che il relativo contratto sia caratterizzato dalla presenza di un interesse concreto del distaccante e dalla temporaneità dello stesso. A questo riguardo, l’art. 16-quater del D.L. n. 62/2026, a partire dal 28 giugno 2026, stabilisce, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, la possibilità di utilizzare, in alcune ipotesi specifiche, il distacco di personale senza l’interesse concreto del distaccante. In quali casi è possibile? A quali condizioni?
Fondi pensione: i criteri investimento per le adesioni automatiche
Con la delibera del 23 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2026, la COVIP detta le istruzioni che disciplinano i criteri minimi cui dovranno conformarsi i percorsi e le linee di investimento destinati alle adesioni automatiche alla...


