Con la sentenza resa nella causa C-521/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale per cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti intracomunitari di beni è negata per il motivo che il soggetto passivo ha fatto valere il suo diritto a detrazione nel periodo d’imposta durante il quale ha effettivamente ricevuto le fatture necessarie per l’esercizio di tale diritto, che era posteriore al periodo durante il quale gli acquisti in parola erano stati effettuati, sebbene detto soggetto passivo abbia esercitato tale diritto in buona fede ed entro il termine di prescrizione.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


