Con la sentenza resa nella causa C-527/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che non è possibile provare un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA tanto del diritto al rimborso dell’IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell’IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


