Nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24, la Corte di Giustizia UE chiarisce i requisiti che le autorità nazionali devono rispettare nella raccolta di dati biometrici a fini di indagine penale. Poiché tali dati rientrano tra le categorie sensibili del diritto dell’Unione, il loro trattamento è ammesso solo se strettamente necessario e accompagnato da garanzie adeguate. La semplice esistenza di sospetti non basta: ogni rilievo deve essere motivato in modo chiaro, anche sinteticamente, per consentire all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il diritto di ricorso. La Corte esclude la possibilità di raccolte sistematiche e indifferenziate, ritenendo incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa che non consenta una valutazione individuale della necessità. Quanto alle sanzioni per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi, esse sono ammissibili solo se la raccolta rispetta il requisito della stretta necessità e se la sanzione è proporzionata ai sensi della Carta.
Come cambia l’azione revocatoria con la direttiva UE 2026 sull’insolvenza in vigore dal 21 aprile
Il 21 aprile 2026 entra in vigore la direttiva UE 2026/799 in materia di insolvenza. Con le nuove norme l’Unione europea si propone di migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza allo scopo di massimizzare il valore dei crediti che possono essere recuperati...


