Il Regolamento (UE) 2026/687, pubblicato nella GUUE del 19 marzo 2026, disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali previste dagli accordi UE‑Mercosur per i prodotti agricoli. La misura di salvaguardia può essere adottata quando le importazioni da paesi interessati aumentano in modo significativo, arrecando o minacciando di arrecare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, e tale incremento sia riconducibile agli impegni tariffari assunti nell’accordo. Le misure possono consistere nella sospensione delle riduzioni daziarie o nell’aumento dei dazi entro limiti prestabiliti. La Commissione è tenuta a monitorare costantemente i prodotti sensibili, valutando l’impatto delle importazioni e cooperando con Stati membri e industria. Deve inoltre avviare un’inchiesta quando emergono prove prima facie di pregiudizio e può introdurre misure di vigilanza preventive di durata limitata.
Come cambia l’azione revocatoria con la direttiva UE 2026 sull’insolvenza in vigore dal 21 aprile
Il 21 aprile 2026 entra in vigore la direttiva UE 2026/799 in materia di insolvenza. Con le nuove norme l’Unione europea si propone di migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza allo scopo di massimizzare il valore dei crediti che possono essere recuperati...


