La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C‑57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione dei dati biometrici e genetici. Il riferimento al «diritto dello Stato membro» riguarda norme generali che stabiliscono condizioni minime, purché interpretate dai giudici nazionali in modo accessibile e prevedibile. L’ordinamento dell’UE non ostacola una normativa nazionale che consenta la raccolta di tali dati per persone perseguite o sospettate di reati dolosi, a condizione che non si operi distinzione tra le due categorie e che i responsabili del trattamento rispettino i principi applicabili ai dati sensibili. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la possibilità che la valutazione sulla necessità di conservazione sia affidata alle autorità di polizia, purché siano previsti controlli periodici e sia verificata la stretta necessità di mantenere i dati. Non è richiesto un termine massimo di conservazione.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


