La sospensione unilaterale delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Russia e Bielorussia ha prodotto effetti distorsivi rilevanti per i contribuenti italiani interessati, esponendoli a fenomeni di doppia imposizione economica difficilmente giustificabili sul piano sistematico. La risposta dell’ordinamento italiano è arrivata con l’art. 10 del decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025), che disciplina per la prima volta gli effetti interni della sospensione convenzionale come misura di contromisura “speculare”. Come vengono coordinate ritenute alla fonte, credito d’imposta e art. 165 TUIR? Quali sono i profili temporali della disciplina? E quali sono le incertezze interpretative (e le potenziali ricadute operative) per imprese e intermediari?
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


