La sospensione unilaterale delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Russia e Bielorussia ha prodotto effetti distorsivi rilevanti per i contribuenti italiani interessati, esponendoli a fenomeni di doppia imposizione economica difficilmente giustificabili sul piano sistematico. La risposta dell’ordinamento italiano è arrivata con l’art. 10 del decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025), che disciplina per la prima volta gli effetti interni della sospensione convenzionale come misura di contromisura “speculare”. Come vengono coordinate ritenute alla fonte, credito d’imposta e art. 165 TUIR? Quali sono i profili temporali della disciplina? E quali sono le incertezze interpretative (e le potenziali ricadute operative) per imprese e intermediari?
Finanziamento per distribuzione di dividendi: quali implicazioni fiscali?
Sempre più di frequente alcune società ricorrono al debito per finanziare la distribuzione di riserve di utili e/o capitali nel tentativo di preservare il bilanciamento tra capitale e indebitamento. Si tratta di operazioni per cui risulterà sempre necessaria una...


