La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 2025, ha stabilito che, con riguardo ai contratti di prossimità, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. Gli effetti sul piano del trattamento economico e normativo tra le parti non possono, infatti, estendersi al CCNL posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore di lavoro ed INPS.
Sicurezza nei luoghi di lavoro: i problemi della Giustizia restano, anche dopo il referendum
L’esito del referendum popolare del 21 e del 22 marzo 2026 non deve indurre a trascurare i problemi della giustizia, in particolare, quelli che incidono negativamente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di problemi che investono sia le magistrature di...


