La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 2025, ha stabilito che, con riguardo ai contratti di prossimità, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. Gli effetti sul piano del trattamento economico e normativo tra le parti non possono, infatti, estendersi al CCNL posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore di lavoro ed INPS.
Intelligenza artificiale e robotica nei luoghi di lavoro: limiti al potere datoriale
L’intelligenza artificiale e la robotica stanno trasformando le modalità di esercizio dei poteri datoriali, con effetti sia sul controllo della prestazione sia sugli obblighi di vigilanza e sicurezza. L’Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del...


