Con la sentenza del 10 ottobre 2025 nella causa C-143/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito l’interpretazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. In particolare viene chiarito che il diritto di recesso non decorre se il contratto non indica chiaramente, in percentuale, il tasso di interesse di mora applicabile, e tale informazione non è stata comunicata al consumatore. Inoltre, il creditore non può contestare l’esercizio del recesso per presunto abuso se il contratto è carente di tale indicazione. In riferimento ai contratti di credito collegati all’acquisto di veicoli, la Corte ha stabilito che è contrario al principio di effettività un metodo di calcolo dell’indennità per perdita di valore che includa elementi estranei all’uso del veicolo. Tuttavia, è legittima una normativa nazionale che imponga al consumatore il pagamento degli interessi debitori maturati tra l’erogazione del prestito e la restituzione del veicolo, anche dopo l’esercizio del diritto di recesso.
Statuti di Spa e Srl: dal Notariato i consigli per verificare le clausole dopo la riforma del TUF
In seguito all’introduzione nell’ordinamento del D.Lgs n. 47/2026 (in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della legge n. 21/2024) che ha modificato le norme del Codice civile e del TUF (D.Lgs. n. 58/1998) devono adeguarsi alle nuove regole su governance,...


