Con la sentenza del 10 ottobre 2025 nella causa C-143/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito l’interpretazione della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. In particolare viene chiarito che il diritto di recesso non decorre se il contratto non indica chiaramente, in percentuale, il tasso di interesse di mora applicabile, e tale informazione non è stata comunicata al consumatore. Inoltre, il creditore non può contestare l’esercizio del recesso per presunto abuso se il contratto è carente di tale indicazione. In riferimento ai contratti di credito collegati all’acquisto di veicoli, la Corte ha stabilito che è contrario al principio di effettività un metodo di calcolo dell’indennità per perdita di valore che includa elementi estranei all’uso del veicolo. Tuttavia, è legittima una normativa nazionale che imponga al consumatore il pagamento degli interessi debitori maturati tra l’erogazione del prestito e la restituzione del veicolo, anche dopo l’esercizio del diritto di recesso.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


