Con la risposta a interpello n. 107 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un’operazione non costituisce una fattispecie di abuso del diritto laddove la riorganizzazione non integra, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito e, di conseguenza, non occorre procedere con l’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10bis della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva.
Pensione a soggetto residente in Lussemburgo: il trattamento fiscale
Con riguardo ad una pensione pubblica corrisposta dall'INPS ad un soggetto fiscalmente residente nel Granducato di Lussemburgo, con la risposta a interpello n. 106 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'INPS è tenuto ad applicare le ritenute...


