Il decreto sulle agevolazioni fiscali ha inibito lo sconto in fattura e la cessione dei crediti edilizi, prevedendo però un’ampia clausola di salvaguardia, a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti che hanno già avviato i lavori. In particolare, sarà ancora possibile beneficiare di cessione o sconto qualora prima dell’entrata in vigore del decreto sia stata presentata una CILAS per i lavori non condominiali relativi al superbonus; le vecchie regole troveranno applicazione anche con riferimento ai lavori condominiali qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto, risulti presentata la CILAS e adottata la relativa delibera condominiale. Cessione e sconto sono ancora possibili qualora sia già stata presentata l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo avente ad oggetto lavori da superbonus che comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. È poi prevista una clausola di salvaguardia ad hoc per i lavori diversi da superbonus e che non richiedono un titolo abilitativo.
Errori contabili: la rilevanza fiscale
Con la risposta a interpello n. 89 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica normativa consente di dare rilevanza fiscale alla correzione dei soli errori contabili qualificati come non rilevanti in applicazione di corretti principi...


