Tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza 16 febbraio 2025, n. 3913), il contribuente può fruire dell’agevolazione prima casa per l’acquisto dell’immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste dalla nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 108 del 25 maggio 2026: resta fermo, conclude l’Agenzia, che l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.
Opzione per l’estromissione degli immobili entro il 1° giugno 2026
La legge di Bilancio 2026 ha (nuovamente) riaperto la finestra agevolativa che consente agli imprenditori individuali di estromettere gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, trasferendoli nella propria sfera personale, mediante il pagamento di un’imposta...


