Con la risposta a interpello n. 96 del 1° aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in ragione della natura novativa dell’accordo transattivo e del suo contenuto, volto a definire l’azione di responsabilità e ogni reciproca pretesa tra le parti coinvolte, la somma indicata rappresenta un componente positivo di reddito derivante dalle rinunce a ogni pretesa nei confronti delle controparti e alla definizione dell’azione di risarcimento, qualificabile fiscalmente come sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


