Il licenziamento comunicato tramite WhatsApp non è, di per sé, invalido. Il requisito della forma scritta, previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966, può essere integrato anche mediante strumenti digitali, purché risultino chiari il contenuto del recesso, l’imputabilità al datore di lavoro e l’effettiva conoscenza da parte del lavoratore. La più recente giurisprudenza, anche alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13731/2026, conferma la distinzione tra forma dell’atto e modalità di trasmissione. Tuttavia, il mezzo digitale non elimina gli oneri probatori né sostituisce le garanzie procedurali: nel licenziamento disciplinare restano imprescindibili la contestazione preventiva e il diritto di difesa, mentre nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo permane l’onere di provare il repêchage. WhatsApp può dunque veicolare il recesso, ma non sanarne vizi sostanziali o procedurali.
Bando scoperta imprenditoriale II – 2026 Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo pre-informativa
Home 9 Bando scoperta imprenditoriale II – 2026 Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo pre-informativa Vuoi ricevere automaticamente i migliori bandi e opportunità per la tua azienda? Accedi gratuitamente alla nostra newsletter...