Il ventaglio dei benefici riconosciuti ai soggetti in cooperative compliance è sensibilmente più ampio rispetto a quello previsto per chi si limita all’adozione opzionale del TCF. Per i primi, si parla di interlocuzione preventiva e abbreviata con l’Agenzia delle Entrate, di esonero dalla garanzia per i rimborsi d’imposta, riduzione dei termini decadenziali per l’accertamento, azzeramento e riduzione delle sanzioni, ravvedimento operoso “guidato”. Per i contribuenti che adottano il TCF opzionale, ferme restando le disposizioni sul fronte della penalty protection, la differenza – di non poco conto – riguarda le modalità di comunicazione dei rischi, che andrà effettuata unicamente nel rispetto della disciplina dell’interpello ordinario.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


