Con la risposta a interpello n. 114 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, e gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Pensione da ente francese: il trattamento fiscale per il residente in Italia
Con la risposta a interpello n. 113 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le pensioni, erogate dalla CNIEG alla categoria professionale del personale delle industrie elettriche e del gas, sono ricomprese nell'elenco delle prestazioni...


