Con la risposta a interpello n. 114 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, e gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


