Con la risposta a interpello n. 114 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive ricadono nell’ambito applicativo dell’articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, e gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall’applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Un pieno di novità con il decreto Omnibus
Auto aziendali e fringe benefit, crediti d’imposta acquistati dai professionisti, costi pluriennali, detrazione IVA. E ancora concordato preventivo biennale e nuovo ravvedimento speciale 2020-2023 (ma solo per chi rinnova il CPB per il biennio 2026/2027): sono molte e...


