La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-286/25, in riferimento ai diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria, ha dichiarato che il diritto dell’Unione osta a una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato dei terreni al momento della cancellazione di tali diritti dal registro fondiario. Il criterio del valore di mercato non consente di per sé di determinare il lucro cessante dell’usufruttuario leso, poiché i redditi che quest’ultimo avrebbe potuto percepire, durante il periodo compreso tra la soppressione dei diritti di usufrutto e il loro ripristino, gestendo o affittando i terreni agricoli in discussione, non hanno un nesso diretto con il prezzo di vendita che il proprietario di tali terreni poteva ottenere al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto. Pertanto, il regime di compensazione previsto dalla normativa ungherese rende il risarcimento del danno subito eccessivamente difficile nella pratica e non è quindi compatibile con il requisito di un risarcimento adeguato di tale danno.
Igiene alimentare: tracce di infestanti bastano a configurare la violazione degli obblighi
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 18 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha...


