Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.
Calamità naturali e agricoltura: de minimis per domande tardive
Con il decreto 13 marzo 2026, il Ministero dell’agricoltura introduce un regime “de minimis” per consentire all’INPS di riconoscere esoneri contributivi alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi già dichiarati eccezionali. La misura interviene per superare i...


