Con la sentenza n. 37 del 2026, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 201/2011, nella parte in cui non estende il regime transitorio della pensione privilegiata ai casi in cui il termine per la domanda non sia ancora iniziato a decorrere. La Corte ribadisce che il diritto al trattamento sorge solo con la cessazione dal servizio e che le deroghe previste dal legislatore tutelano esclusivamente diritti già acquisiti o acquisibili, non mere aspettative. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla discrezionalità legislativa in materia previdenziale e sulla legittimità delle discipline transitorie.
Disabilità intellettive e lavoro: l’analisi dei Consulenti del lavoro
La ricerca realizzata da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Anffas Nazionale evidenzia le difficoltà di accesso al lavoro delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, sottolineando la debolezza dei servizi pubblici di collocamento...


