Con la pronuncia sulla causa n. C-151/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che il principio di parità di trattamento tra cittadini dell’Unione e cittadini di Paesi terzi, previsto dalla normativa europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica alle prestazioni di natura meramente assistenziale. La decisione trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte costituzionale italiana nell’ambito di una controversia relativa al diniego dell’assegno sociale a una cittadina albanese priva di permesso di soggiorno di lungo periodo. Secondo la Corte, trattandosi di una prestazione assistenziale non contributiva finanziata dalla fiscalità generale e destinata a fronteggiare situazioni di bisogno, gli Stati membri possono legittimamente subordinare il suo riconoscimento a requisiti che attestino un certo grado di integrazione nel territorio nazionale, come il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Autoliquidazione INAIL 2025/2026: nuove aliquote oscillazione
La circolare n. 3 del 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio INAIL per andamento infortunistico favorevole. Il documento chiarisce il quadro normativo di...