La legge riconosce al datore di lavoro la possibilità di organizzare l’orario di lavoro in base alle esigenze produttive e organizzative dell’azienda, rispettando i limiti previsti dalla stessa normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Una volta definito l’orario di lavoro all’assunzione, può sorgere, successivamente, l’esigenza per il datore di modificare l’articolazione dell’orario. Il potere di modifica unilaterale dell’orario da parte di quest’ultimo è incondizionato? Quando è necessario il consenso del lavoratore? Quali sono i limiti stabiliti al riguardo? Quali le novità previste in materia dal Ddl di Bilancio 2026?
Alunni con disabilità: definizione dei LEP d’intesa con le autonomie territoriali
Con la sentenza n. 182 del 2026, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità, introdotta dalla legge di bilancio...

