Con la sentenza del 2 dicembre 2025 nella causa C‑492/23, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il gestore di un mercato online è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla propria piattaforma ai sensi del RGPD. Pertanto, prima della pubblicazione, il gestore deve adottare misure tecniche e organizzative idonee per individuare annunci contenenti dati sensibili e verificare che l’utente sia la persona cui tali dati si riferiscono o che abbia ottenuto il consenso esplicito dell’interessato. In mancanza di consenso o di altra eccezione prevista dal RGPD, la pubblicazione deve essere rifiutata. Inoltre, il gestore è tenuto a prevenire la copia e la diffusione illecita di tali annunci su altri siti, implementando adeguate misure di sicurezza. La Corte ha chiarito che tali obblighi non possono essere elusi invocando l’esonero di responsabilità della direttiva 2000/31.
Assicurazioni: pubblicate le modifiche ai regolamenti IVASS
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il provvedimento del 25 novembre 2025 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che apporta modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia...


