La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20 novembre 2025 nella causa C‑57/23, ha chiarito i principi relativi alla gestione dei dati biometrici e genetici. Il riferimento al «diritto dello Stato membro» riguarda norme generali che stabiliscono condizioni minime, purché interpretate dai giudici nazionali in modo accessibile e prevedibile. L’ordinamento dell’UE non ostacola una normativa nazionale che consenta la raccolta di tali dati per persone perseguite o sospettate di reati dolosi, a condizione che non si operi distinzione tra le due categorie e che i responsabili del trattamento rispettino i principi applicabili ai dati sensibili. Inoltre, la Corte ha riconosciuto la possibilità che la valutazione sulla necessità di conservazione sia affidata alle autorità di polizia, purché siano previsti controlli periodici e sia verificata la stretta necessità di mantenere i dati. Non è richiesto un termine massimo di conservazione.
R.C. Auto: nuove regole IVASS per classe di merito CU e attestato di rischio
Nuove informazioni aggiuntive da inserire nell’attestato di rischio e nuove regole di assegnazione della classe di merito CU. È quanto previsto dal regolamento IVASS n. 58 del 10 febbraio 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2026). Il provvedimento definisce i...


