La Corte di giustizia dell’UE nella sentenza del 13 novembre 2025 alla Causa C-563/24, ha stabilito che una bevanda priva di alcol non può essere commercializzata o etichettata come “gin non alcolico”, poiché la denominazione “gin” è riservata a una specifica bevanda spiritosa. L’aggiunta della dicitura “non alcolico” non elimina l’illegittimità dell’uso del termine. Il divieto non limita la possibilità di vendere il prodotto, ma impedisce l’impiego improprio della denominazione legale. La Corte ha inoltre chiarito che la libertà d’impresa non è ostacolata da tale restrizione, che risulta proporzionata e giustificata. L’obiettivo è tutelare i consumatori da possibili confusioni sulla composizione delle bevande e garantire condizioni di concorrenza leale per i produttori di gin conformi alle norme europee.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...


