Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, la disciplina transitoria dettata dalla legge di Bilancio 2018 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40, 49,72 o 58,14 per cento, a seconda del periodo di formazione). È quanto ha affermato l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella Norma di Comportamento n. 218.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


