L’accordo aziendale ordinario non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell’accordo aziendale, ma incide sull’efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere generale. È quanto ha chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023 in cui dichiara inammissibili, tuttavia, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, in quanto l’ordinanza di rimessione non contiene una plausibile motivazione in ordine alla circostanza che nel giudizio principale si controverta proprio di un contratto collettivo aziendale di prossimità dotato di efficacia generale (erga omnes) prevista dalla normativa.
Tracciabilità delle spese di trasferta: quali sono le regole sui rimborsi spese
La disciplina dei rimborsi spese nelle trasferte dei lavoratori dipendenti è caratterizzata da specifiche regole in materia di esenzione fiscale e contributiva, con particolare attenzione alla distinzione tra trasferte nel comune e fuori dal comune e ai diversi...


