Il decreto 9 marzo 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che l’accantonamento alla riserva obbligatoria delle Fondazioni Bancarie è determinato, per l’esercizio 2022, nella misura del venti percento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione per disavanzi pregressi. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione per disavanzi pregressi.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


