La legge di Bilancio 2022 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’esclusione dalla soggettività passiva all’IRAP delle persone fisiche residenti esercenti attività commerciali, arti o professioni. Per questi soggetti vengono meno anche gli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento dell’IRAP. Nessun acconto, pertanto, è dovuto per il 2022. L’esclusione per via normativa riguarda anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. Invece, i soggetti organizzati in forma di studi associati o di associazione tra professionisti continueranno ad essere incisi dal tributo, a meno di non riuscire a dimostrare che i soci svolgono le attività oggetto d’imposizione IRAP attraverso modalità del tutto autonome rispetto alla struttura formale del soggetto partecipato.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


