Con la nota n. 4304 del 2025 l’INL ha chiarito quali sono le attività consentite ai Centri di Elaborazione Dati, precisando che questi possono occuparsi esclusivamente delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale e dell’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie a tali operazioni. È quindi preclusa ai CED ogni attività di natura consulenziale e interpretativa, riservata ai professionisti iscritti agli albi, tra cui: l’invio di comunicazioni obbligatorie, la trasmissione di prospetti informativi, nonché l’attività di consulenza in occasione di accertamenti ispettivi e la gestione di assunzioni, licenziamenti e contratti. Come vengono effettuati gli accertamenti da parte dell’INL? Quali le sanzioni?
Interdizione post partum: provvedimento rivedibile in autotutela
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere n. 1829 del 2026, ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere...


