Con la nota n. 4304 del 2025 l’INL ha chiarito quali sono le attività consentite ai Centri di Elaborazione Dati, precisando che questi possono occuparsi esclusivamente delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di amministrazione e gestione del personale e dell’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie a tali operazioni. È quindi preclusa ai CED ogni attività di natura consulenziale e interpretativa, riservata ai professionisti iscritti agli albi, tra cui: l’invio di comunicazioni obbligatorie, la trasmissione di prospetti informativi, nonché l’attività di consulenza in occasione di accertamenti ispettivi e la gestione di assunzioni, licenziamenti e contratti. Come vengono effettuati gli accertamenti da parte dell’INL? Quali le sanzioni?
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


