Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del medico fiscale conserva valore esclusivamente per i fatti effettivamente attestati e, in presenza di formulazioni ambigue, non può da solo giustificare un licenziamento. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo chiaro e univoco la condotta contestata.
Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 2758 del 2026, fornisce le istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, finanziato con le risorse stanziate per il 2024. Sono interessate le imprese individuate...


