Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del medico fiscale conserva valore esclusivamente per i fatti effettivamente attestati e, in presenza di formulazioni ambigue, non può da solo giustificare un licenziamento. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo chiaro e univoco la condotta contestata.
AI e lavoro: quali sono e come si applicano le regole in vigore dal 23 ottobre 2026
Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 179/2026 sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro: dal divieto di adottare decisioni esclusivamente automatizzate, agli obblighi di trasparenza e fino alla valutazione dei...


