L’indennità erogata al dipendente, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione previdenziale ed è assimilabile all’indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell’istituto. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 425 dell’8 settembre 2023 con cui ha specificato che va applicata la tassazione (separata) prevista dal T.U.I.R. escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, ed esclusi, tout court, dalla tassazione.
Contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali: pronte le causali contributo
Con risoluzione n. 26 del 26 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali.


