Con la sentenza resa nella causa T-562/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che l’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che la nozione di uso «come combustibile per riscaldamento», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che essa comprende l’utilizzo di propano durante il test di un bruciatore in condizioni reali al fine di produrre dati di misurazione, senza che il calore di combustione del propano sia successivamente utilizzato.
Riforma dello sport: CNDCEC e CONI presentano le proposte operative per semplificazione e sostenibilità organizzativa
Il CNDCEC informa che il 14 luglio 2026 è stata presentata la relazione conclusiva della Commissione Paritetica istituita per approfondire le principali questioni applicative della riforma dello sport, con particolare riferimento ai modelli organizzativi e di...