Quanto agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici, con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia agli stessi è funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ”compensativa” alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


