Con la risposta di interpello a consulenza giuridica n. 3 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in tema di fondi pensione, ha escluso la voce ”Risconto contributi per oneri amministrativi” dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005. Al fine di ritenere che la contabilizzazione di tali risconti non determini un abuso della disposizione, ovvero non sia finalizzata all’abbattimento della base imponibile su cui deve essere calcolata l’imposta sostituiva, l’ammontare degli stessi deve essere coerente con le indicazioni contenute nelle comunicazioni della COVIP.
Società agricola: la determinazione del reddito imponibile su base catastale
Con la risposta a interpello n. 93 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguada la società agricola la volontà del legislatore è quella di escludere dall'ambito applicativo di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR unicamente le...


