Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in cui il Consiglio dell’Ordine debba garantire anche la rappresentanza degli Esperti Contabili, ossia quando, nello stabilire il numero complessivo dei componenti da eleggere ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005, individui anche un numero minimo di componenti del Consiglio da eleggere afferenti alla Sezione B “Esperti contabili”.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


