Con la sentenza resa nella causa C-223/25, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile la normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di una riduzione dell’imposta sul reddito per prestazioni di servizi e artigianali fornite in un’abitazione ai lavoratori dipendenti la cui abitazione si trova nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, ma che non concede tale riduzione per prestazioni del genere effettuate a favore di un lavoratore dipendente frontaliero nell’abitazione di quest’ultimo situata in Svizzera.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

