Quanto agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici, con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia agli stessi è funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ”compensativa” alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Candidatura in lista di iscritto Esperto Contabile: in quali casi?
Con il pronto ordini n. 107 del 13 novembre 202, il CNDCEC ha chiarito che allorquando l’art. 9, co. 4 del Regolamento elettorale dispone che nella lista devono essere presenti due iscritti nella Sezione B dell’Albo lo fa limitatamente ed esclusivamente all’ipotesi in...


