Con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-605/23, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, in ragione della direttiva IVA, non è ammissibile una normativa che limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


