Con le conclusioni dell’Avvocato Generale UE del 3 luglio 2025, rese nella causa C-796/23, è stato evidenziato che il soggetto passivo IVA, sebbene non debba necessariamente possedere una propria personalità giuridica, deve tuttavia possedere una propria capacità giuridica. L’attività economica è svolta in modo “indipendente” quando il soggetto passivo agisce in nome proprio. Ciò risulta da come il soggetto medesimo si presenta nei rapporti esterni. Resta irrilevante, ai fini della normativa in materia di IVA, la questione se tale soggetto abbia violato eventuali accordi interni (ad esempio, un contratto societario).
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


