Con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C-605/23, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, in ragione della direttiva IVA, non è ammissibile una normativa che limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, prima facie, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


