Le somme ricevute e assoggettate a tassazione al momento del pagamento possono essere restituite al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subita, nel qual caso – per il lavoratore – non costituiscono oneri deducibili né possono dar luogo a rimborso. Nel caso di restituzione delle somme al netto della ritenuta subita, al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione. Ai fini del calcolo del risparmio fiscale è necessario considerare le aliquote applicate al reddito del sostituito rispetto alla misura del credito d’imposta spettante al sostituto in misura fissa.
Credito IRAP: utilizzo in compensazione
Con la risposta a interpello n. 62 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che attualmente l'unica possibilità di compensare l'IRAP a credito per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, come...


