Con la risposta a interpello n. 58 del 2 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta dalla società veicolo (”SPV”) sugli acquisti di beni e servizi preordinati alla realizzazione della tratteggiata operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento è detraibile ai sensi degli artt. 19 e ss. D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che la società risultante dalla fusione con la società C.d. ”target” sia qualificabile alla stregua di soggetto passivo IVA e goda, a propria volta, del diritto alla detrazione dell’imposta.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


