Con la risposta a interpello n. 61 del 3 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2019 fa rientrare i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata tra i beni le cui cessioni sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dal numero 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


