Società in house: legittima l’esclusione dalla deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti

da | 11 Giu 2026 | Ipsoa - Impresa

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22‑bis del d.l. 133/2014, che esclude le società in house dalla deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti prevista per gli impianti fotovoltaici di enti locali e scuole. Il giudice rimettente lamentava disparità di trattamento e violazione del buon andamento. La Corte ha invece ribadito la natura privatistica delle società in house, ritenendole non comparabili agli enti locali e quindi legittimamente assoggettabili alla rimodulazione come operatori economici. Ha giudicato ragionevole la scelta legislativa, anche alla luce dei vincoli UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, e ha escluso che la disciplina possa scoraggiare l’opzione organizzativa dell’in house, poiché incide solo sulla successiva attività societaria, fisiologicamente esposta al rischio d’impresa.

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