La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22‑bis del d.l. 133/2014, che esclude le società in house dalla deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti prevista per gli impianti fotovoltaici di enti locali e scuole. Il giudice rimettente lamentava disparità di trattamento e violazione del buon andamento. La Corte ha invece ribadito la natura privatistica delle società in house, ritenendole non comparabili agli enti locali e quindi legittimamente assoggettabili alla rimodulazione come operatori economici. Ha giudicato ragionevole la scelta legislativa, anche alla luce dei vincoli UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, e ha escluso che la disciplina possa scoraggiare l’opzione organizzativa dell’in house, poiché incide solo sulla successiva attività societaria, fisiologicamente esposta al rischio d’impresa.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...

